Accordo Prevedi 2025
Novità, soggetti coinvolti e impatti per imprese e lavoratori del settore edile

Il 2025 ha segnato un passaggio epocale nella gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e della previdenza complementare per il settore delle costruzioni.
Il 4 luglio 2025 è stato infatti sottoscritto un nuovo Accordo nazionale sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi, promosso e firmato congiuntamente dalle parti sociali nazionali del comparto edile: ANCE, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL,

Questa intesa rappresenta un aggiornamento sostanziale del quadro regolatorio relativo alla previdenza integrativa dei lavoratori del settore, e arriva in continuità con la decisione – già formalizzata nei mesi precedenti da molte Casse Edili territoriali, come quella di Biella – di terminare la gestione diretta del fondo TFR maturato fino al 31 dicembre 2022.
Si apre così una nuova fase, nella quale le imprese e i lavoratori devono affrontare nuovi adempimenti, con effetti concreti sia per i rapporti a tempo determinato sia per quelli più duraturi.

Le principali novità dell’Accordo Prevedi 2025

L’accordo firmato il 4 luglio introduce regole aggiornate per il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, stabilendo nuove soglie e tempistiche di attivazione per i versamenti da parte delle imprese edili.

1. Durata minima del rapporto di lavoro
A partire dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi è dovuto solo per i rapporti di lavoro superiori a tre mesi. La soglia viene calcolata considerando le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni come mese intero, mentre le frazioni inferiori non vengono conteggiate.

2. Decorrenza del versamento
Il versamento da parte del datore di lavoro al Fondo Prevedi inizia dal quarto mese successivo all’assunzione, ma include retroattivamente anche le quote dei primi tre mesi (se maturati), sempre tenendo conto delle modalità di calcolo precedenti.

3. Rapporti inferiori a tre mesi: trattamento distinto
Per i rapporti di lavoro inferiori ai tre mesi, è previsto un meccanismo alternativo:

  •  Impiegati: ricevono, alla cessazione del rapporto, un importo lordo calcolato secondo la Tabella A, differenziata per CCNL Industria e CCNL Artigiani.
  • Operai: ricevono un importo calcolato per ora lavorata, secondo i coefficienti previsti nella Tabella B, anch’essi distinti per tipologia di contratto.


Tale importo sarà versato dalle imprese alle Casse Edili/Edilcasse, che lo erogheranno ai lavoratori in concomitanza con la Gratifica Natalizia di Fine Anno (GNF). È importante notare che questi importi non hanno alcuna incidenza sul TFR e non ne costituiscono anticipazione.

4. Esclusioni:
lavoratori già aderenti a Prevedi
Una deroga fondamentale riguarda i lavoratori che, in un precedente rapporto, abbiano già aderito al Fondo Prevedi versando TFR maturando e/o contributi aggiuntivi (es. l’1% sulla retribuzione utile al TFR). In questo caso, il contributo contrattuale parte sin dal primo mese di assunzione.

5. Cancellazione posizioni inattive
Le Parti Sociali si sono impegnate a valutare la possibilità di cancellare le posizioni contrattuali rimaste inattive, ossia prive di contribuzione da lungo tempo, previa verifica legale della fattibilità. Questo permetterà di rendere più efficiente e rappresentativo l’archivio dei versamenti e delle posizioni contributive.

L’Addendum del 15 luglio 2025: chiarimenti e integrazioni

Pochi giorni dopo, con Lettera Circolare n. 23/2025, la CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) ha inviato un addendum all’accordo, firmato il 15 luglio, contenente alcune integrazioni richieste dalle Parti Sociali.
Pur non riportando nel documento analizzato il contenuto dettagliato dell’addendum, la comunicazione lascia intendere che si tratta di specifiche operative o chiarimenti applicativi su aspetti emersi dopo la sottoscrizione dell’accordo. La CNCE si è riservata di inviare ulteriori aggiornamenti a breve termine.

Le parti coinvolte: chi ha firmato l’Accordo Prevedi

L’accordo è il frutto di un percorso di concertazione tra le principali rappresentanze datoriali e sindacali del comparto edile italiano. In particolare, i firmatari sono:

Organizzazioni datoriali:
ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
ANAEPA Confartigianato
CNA Costruzioni
FIAE Casartigiani
CLAAI Edilizia

Organizzazioni sindacali:
FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

Questa pluralità di attori garantisce la validità dell’accordo a livello nazionale e intersettoriale, rendendolo operativo per tutte le imprese aderenti ai rispettivi sistemi bilaterali e contrattuali.

Implicazioni operative per imprese e lavoratori

L’accordo e l’addendum impattano direttamente sulla gestione amministrativa delle risorse umane nel comparto edile:
Le imprese devono verificare con attenzione la durata dei nuovi rapporti e valutare l’obbligo di versamento del contributo Prevedi, eventualmente a partire dal quarto mese.

Devono anche gestire i versamenti sostitutivi (Tabella A e B) per i contratti brevi, predisponendo il relativo invio alla Cassa Edile competente.

I lavoratori, specie quelli neoassunti, devono essere adeguatamente informati circa la possibilità di aderire al Fondo Prevedi e le eventuali implicazioni sulla propria posizione previdenziale.

In parallelo, la Cassa Edile di Biella ha già completato il processo di chiusura della gestione diretta del TFR entro il 2023, avviando le liquidazioni e i trasferimenti secondo le scelte dei lavoratori, raccolte attraverso un questionario e inviate al Fondo o alle imprese

Chiusura Festività

Gli Uffici di Cassa Edile resteranno CHIUSI 
dal 24 dicembre al 28 dicembre
dal 31 dicembre al 6 gennaio

aperture 29-30

29/30 Dicembre orario dalle 08:30 alle 12:30

buone feste