Art. 31 Decreto Legge 69/2013: Obbligo rilascio DURC via PEC
07/08/2013 14:27

Vi informiamo che in base alle disposizioni emanate dalla CNCE con comunicazione n. 523 del 15/07/2013, in ottemperanza all'articolo 31 del Dlgs 69/2013, a partire dal 2 settembre 2013 le richieste di Durc dovranno obbligatoriamente contenere l'indirizzo PEC al quale sarà recapitato il documento.

Pertanto, a partire dalla suddetta data, la Cassa Edile trasmetterà i Durc solo ed esclusivamente tramite PEC all'indirizzo indicato dal richiedente nello Sportello Unico Previdenziale in fase di richiesta.

Tale obbligo riguarderà le richieste presentate non solo dalle Stazioni appaltanti, dagli Enti aggiudicatori o dalle SOA ma anche quelle che perverranno dalle imprese; queste ultime potranno indicare il loro indirizzo PEC o quello del consulente.

E' opportuno, inoltre, rilevare come l'eventuale necessità di una trasmissione del Durc - ricevuto dall'impresa via PEC - a soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento (ad esempio i committenti privati o le amministrazioni di altri Paesi) sia superata dalla possibilità di utilizzare la stampa del documento allegato alla mail certificata.
L'apposizione, infatti, sul Durc del cosiddetto "glifo", cioè di un contrassegno generato elettronicamente, consente di assicurare la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo secondo quanto previsto dal DL 30 dicembre 2010 n. 235.